Statuto associazione MINDTHEGAP

ART. 1 – Denominazione 

È costituita l’Associazione denominata “MindtheGAP”, d’ora in avanti “Associazione”. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ART. 2 – Sede 

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Milano ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3 – Scopo

L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità culturali, solidaristiche, civiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di progettazione, ricerca, sperimentazione e fornitura di servizi di utilità generale.

L’Associazione persegue le proprie finalità in particolare promuovendo, attraverso processi partecipativi, l’innovazione dei sistemi culturali, ambientali, sociali, organizzativi e territoriali basata sulla costruzione di relazioni e reti comunitarie, con particolare riferimento ai target giovanili.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, in Italia e all’estero:

  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i)], in primis rivolte ai giovani;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244 [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w)];
  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera e)];
  • attività’ commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte [anche] nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera o)]; 
  • beneficienza, cessione gratuita di beni e servizi o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u)];

Pertanto, l’Associazione realizzerà tali attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo e nelle more di quanto previsto dal D. Lgs.117/2017) attraverso:

  • l’organizzazione di eventi ricreativi e culturali incentrati in particolare sui temi dell’alimentazione, del consumo consapevole, dell’agricoltura sociale, etica e sostenibile, della valorizzazione del territorio e del rispetto dell’ambiente, della povertà alimentare, della solidarietà e del mutualismo, dell’integrazione, della legalità e della lotta alle mafie (in relazione con la lettera i); 
  • acquisti collettivi di prodotti a beneficio delle famiglie associate, la promozione della solidarietà e del mutualismo tra i soci e le socie, iniziative di formazione ed educazione al consumo critico, all’autoproduzione anche attraverso laboratori e progetti di orticoltura ed all’attuazione concreta di stili di vita sani e sostenibili (in relazione con la lettera w);
  • acquisti collettivi di prodotti provenienti da produzioni locali, biologiche e naturali e l’attuazione della filiera corta nella distribuzione dei prodotti ai consumatori che riduce la sua impronta ecologica (in relazione con la lettera e);
  • la promozione dei prodotti dell’agricoltura sociale e del commercio equo-solidale; la conoscenza, attraverso visite e relazioni di mutua fiducia, dei piccoli produttori e produttrici locali  della regione Lombardia (in particolare del Parco Agricolo Sud Milano e del Parco del Ticino), di altre regioni italiane e del Sud del Mondo, il sostegno ai progetti che si oppongono alla criminalità organizzata e allo sfruttamento, che impiegano soggetti fragili e che si adoperano per l’emancipazione delle persone (in relazione con la lettera o);
  • attraverso l’attuazione di azioni a contrasto della povertà alimentare, incluse la donazione di prodotti a persone svantaggiate e promozione di un consumo senza sprechi e finalizzato al benessere delle persone (in relazione con la lettera u).

L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Esecutivo l’individuazione di dettaglio di tali attività.

L’Associazione realizza il suo scopo ed i suoi obiettivi integrando al suo interno una pluralità di competenze interdisciplinari, nonché il punto di vista di chi studia (ricercatori), di chi utilizza (utenti) e di chi fornisce (produttori) soluzioni, servizi e tecnologie a supporto di processi di natura cooperativa e partecipata.

L’Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sia nell’ambito delle attività di interesse generale, strumentali rispetto alle attività di interesse generale e nelle more di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017:

  • partecipare alla realizzazione di progetti locali, nazionali, europei e mondiali, in collaborazione con partner privati o istituzionali aventi ad oggetto:
  • la creazione di filiere agro-alimentari eco-compatibili e sociali, utilizzando il fattore relazionale come principio organizzativo;
  • la costruzione di Sistemi di Economia Solidale, Mutualistica e Sostenibile, locali e circolari;
  • sperimentazioni sul fenomeno della Povertà Alimentare e delle sue connessioni mutualistiche e con contesti e pratiche trasformative;
  • apprendimento collaborativo, formazione e altre attività a distanza; 
  • progettazione partecipata di servizi digitali;
  • rigenerazione urbana e inclusione sociale;
  • stili di vita, consumo e produzione eco-compatibili;
  • fornire servizi e trasferire know-how inerenti loscopo istituzionale a Enti Pubblici o a organizzazioni private o a Cooperative sociali o altri enti del Terzo Settore;
  • organizzare ricerche, seminari, corsi di aggiornamento e formazione su tematiche inerenti le attività di interesse generale e strumentali ad esso;
  • erogare premi e borse di studio, nelle materie relative a attività di interesse generale e strumentali ad esso, partecipare a Bandi pubblici e privati e gestire tirocini;
  • pubblicare libri, ricerche e materiali inerenti il proprio oggetto istituzionale;
  • attuare ogni altra iniziativa inerente i propri scopi istituzionali.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 

L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione potrà partecipare quale socio di altri circoli, enti pubblici o privati e/o associazioni, comprese ATI/ATS o come aderente a reti informali aventi scopi analoghi. Potrà sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati. L’Associazione opera in primis su tutto il territorio nazionale.

L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale e strumentali ad esso, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Esecutivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 4 – Durata 

La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 5 – Soci

Possono essere soci cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, nonché società ed enti privati italiani e stranieri che condividano la finalità di solidarietà sociale, solidale e mutualistica previsti dal presente Statuto.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Sono soci coloro che, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Esecutivo e contribuiscono all’attività dell’Associazione mediante versamento in denaro di una quota associativa annua fissata dal Consiglio Esecutivo annualmente.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli e delle aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

L’appartenenza all’Associazione ha pertanto carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dall’eventuale regolamento dell’Associazione.

È espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell’Associazione.

I soci, purché iscritti nel libro soci da almeno un mese, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all’elettorato passivo.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Esecutivo, e presso la sede dell’Associazione entro 60 giorni dalla richiesta.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota annuale.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Esecutivo nei confronti del socio che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell’Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

I versamenti a qualunque titolo effettuati da soci receduti, deceduti o esclusi saranno rimborsati entro un termine fissato annualmente dal Consiglio Esecutivo.

L’Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e socie e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

ART. 6 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari

Il patrimonio dell’Associazione può essere costituito da:

  • apporto iniziale degli associati che hanno partecipato alla costituzione, esplicitamente destinato a costituire il patrimonio;
  • beni mobili e immobili comunque acquisiti dall’Associazione;
  • donazioni, erogazioni, lasciti espressamente destinati al patrimonio; 
  • eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • le quote associative annuali;
  • le erogazioni liberali degli associati e dei terzi, anche attraverso raccolte pubbliche di fondi (compresi 2×1000 e 5×1000);
  • entrate e proventi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale, dalla partecipazione a Bandi di Enti pubblici e privati e da attività diverse;
  • le erogazioni liberali;
  • le altre entrate compatibili con le disposizioni di cui al d.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.

ART. 7 – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione: 

  • L’Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Esecutivo;
  • Il Presidente;
  • L’Organo di controllo.

Gli emolumenti per i membri del Consiglio Direttivo sono deliberati dall’Assemblea ordinaria dei soci. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti a persone, anche membri del Consiglio Direttivo stesso, per l’espletamento di particolari incarichi.

ART. 8 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo entro termine di legge, per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatorio o ritenuta opportuna, e per la presentazione del bilancio preventivo dell’anno in corso.

È altresì convocata, in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione. 

L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

– per decisione del Consiglio Esecutivo;

– su richiesta indirizzata, al Presidente del Consiglio direttivo, di almeno un decimo dei soci. 

L’Assemblea viene convocata mediante invio di avviso di convocazione contenente data, ora, luogo della adunanza e ordine del giorno a tutti i soci mediante lettera raccomandata, anche a mano, oppure e-mail (a patto che l’indirizzo di posta elettronica venga indicato quale mezzo idoneo all’invio della comunicazione in sede di richiesta di associazione), inviati almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza.

Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci attraverso delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo altri due soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto e, in tal caso, il Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori.

All’Assemblea spettano i compiti che seguono.

In sede ordinaria:

  • approvare il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
  • eleggere e revocare i membri degli organi sociali e il Presidente;
  • nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Esecutivo;
  • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

In sede straordinaria:

  • deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • deliberare sul trasferimento di sede dell’Associazione al di fuori del Comune;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Esecutivo.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente. In sua mancanza l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea

Delle riunioni dell’Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Le Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, anche in caso di deliberazioni relative alle modifiche statutarie, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza più uno dei voti dei soci presenti.

Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

L’Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

  • sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 9 – Il Consiglio Esecutivo

Il Consiglio Esecutivo è composto da tre a nove membri nominati dall’Assemblea dei soci tra i soci dell’Associazione, o tra le persone indicate dagli enti giuridici associati. Il Consiglio dura in carica per tre esercizi sociali e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche.

Il Consiglio Esecutivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, ha il compito di:

  • deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
  • predisporre i bilanci preventivi, i bilanci di esercizio e, laddove sia ritenuto opportuno o sia obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
  • deliberare l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento;
  • deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
  • deliberare sulle attività diverse che l’Associazione svolge, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa, e documentare il carattere secondario e strumentale di tali attività nel bilancio di esercizio;
  • deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Esecutivo si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all’ammontare della quota sociale. Le riunioni del Consiglio Esecutivo devono essere convocate con lettera raccomandata, anche a mano, o e-mail inviata almeno sette giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato tramite e-mail almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal più anziano d’età dei presenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Esecutivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Esecutivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Il Consiglio Esecutivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei componenti. In quest’ipotesi, l’Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente, provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo entro due mesi.

Art. 10 – Il Presidente dell’Associazione

Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell’Associazione dirige l’Associazione con l’utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell’Associazione secondo il proprio scopo statutario, ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente potrà assumere decreti d’urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente viene nominato dall’Assemblea dei soci, ha la stessa durata del Consiglio Direttivo e comunque fino a revoca da parte dell’Assemblea.

Art. 11 – Organo di Controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 12 – Esercizio sociale e Bilancio di esercizio

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvede alla predisposizione del bilancio di esercizio che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci entro il 30 aprile, salvo proroga. Laddove venga predisposto il bilancio sociale, esso dovrà essere approvato dall’Assemblea entro il 30 giugno.

Art. 13 – Disposizioni generali e finali

L’eventuale scioglimento prima dei termini statutari dovrà essere deliberato dall’Assemblea dei Soci, che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione dell’Associazione e nominerà uno o più liquidatori.

Art. 14 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117. Le Associazioni a cui devolvere il patrimonio residuo saranno individuate da parte dell’Assemblea dei soci che nominerà anche il Liquidatore.

NORME DI RINVIO

Art. 15 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall’Assemblea dei Soci.

Art. 16 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016 n. 106 ed il D.lgs 3 luglio 2017 n. 117) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.